Avv. Fulvio Graziotto
Il diritto al rimborso IVA sorge con l'indicazione del credito in dichiarazione e si prescrive in 10 anni
Il legale rappresentante di una SNC impugnava un diniego di rimborso IVA, che l'Ufficio aveva motivato sulla base della tardiva presentazione dell'istanza di rimborso, oltre il termine biennale di cui al Decreto Legislativo n. 546/1992.
La contribuente deduceva di aver indicato l'imposta a credito IVA per l'anno di imposta 1999 nella dichiarazione presentata nel 2000, e che l'istanza di rimborso era stata presentata nel 2006 entro il termine decennale di prescrizione.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, l'Ufficio si appellava ma anche la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza appellata.
L'Ufficio non demorde, e perde anche in Cassazione, che rigetta il ricorso basato su un unico motivo.
Ci sono voluti 10 anni e tre gradi di giudizio con pronunce tutte conformi per sancire il dovuto diritto al rimborso dell'IVA a credito del contribuente.
In questo caso ogni altra osservazione è superflua.
Parole chiave: credito IVA - decadenza - dichiarazione - istanza - prescrizione - rimborso
Studio Tributario Graziotto
DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546
Disposizioni sul processo tributario
Vigente al: 20-3-2016
Art. 21 - Termine per la proposizione del ricorso
1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.